Sento affermare in maniera sempre più vasta e autorevole la tesi che il concetto di attività sportiva dilettantistica previsto come attività di interesse generale per gli enti del terzo settore si debba interpretare come perimetro più ampio delle discipline sportive riconosciute dal Coni e quindi ricomprendere quelle attività che, ad oggi, non risultano tra le 385 riconosciute da detto ente.
Senza voler entrare nel merito tecnico (ribadisco che a mio avviso, ad oggi, sulla base della legislazione vigente, solo il Coni può determinare se una attività sia sportiva o meno, ma l’aspetto più squisitamente giuridico lo si potrà fare il altra sede) vorrei ricordare perché il Coni nel 2017 fu “costretto” a inventarsi il riconoscimento delle discipline sportive.
Lo fece perché tutto veniva ritenuto “sport” e si era trovato a dover iscrivere al registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche le attività più variegate tra, cui appunto, la lap dance.
Il problema da dove nasceva. Nasceva e nasce tuttora dal fatto che non esiste nel nostro ordinamento statale una definizione di sport. Quindi in astratto qualsiasi attività che preveda movimento fisico o mentale potrebbe essere ritenuto sport.
Quindi, per evitare un utilizzo indiscriminato e potenzialmente elusivo delle agevolazioni previste per il mondo dello sport, si arrivò alla determinazione, in accordo con gli organi di controllo, di delimitare il confine delle attività sportive che potessero godere delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico.
A questo punto, accogliendo la tesi della dottrina che ritiene il campo di applicazione dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore, potremmo avere una associazione di promozione sociale che pur non essendo iscritta al registro Coni si iscriva al Runts e pratichi la lap dance con le agevolazioni fiscali previste per gli enti del terzo settore. Il problema è che dietro poi ci vanno gli esports, i massaggi e quant’altro. Come potrà il runts porre dei freni? Speriamo che con i decreti delegati sullo sport si arrivi a questa auspicata definizione di sport
Qualcosa di male, assolutamente no, basta esserne consapevoli.
Ma una domanda in conclusione si pone perché credo che alla fine sia questo il “vero” problema.
E torniamo al solito art. 67 primo comma lett. m) del Tuir, ai famosi compensi sportivi.
Orbene qui si prevede che si applica a “qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche” e che sia riconosciuto da una FSN o da un EPS e sia iscritto al registro Coni.
Di conseguenza una associazione di promozione sociale che fa corsi di ginnastica, si affilia ad una FSN o ad un EPS, si iscrive al registro Coni e, pur continuando a fare i suoi corsi di ginnastica, inizia a fare attività di lap dance. Questa non è attività sportiva dilettantistica per il Coni ma lo è per il codice del terzo settore. Pertanto così facendo pagheremo con i compensi sportivi le ballerine di lap dance…..