Il tanto atteso decreto Sostegni, approvato lo scorso 19 Marzo dal Consiglio dei Ministri, dispone importanti novità e nuovi aiuti a sostegno di imprese e operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid, impattando sul mondo dello sport e del terzo settore.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Legislatore ha disposto una nuova proroga della scadenza per l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, facendo slittare ulteriormente il termine al 31 Maggio 2021.
Le associazioni intenzionate ad entrare a far parte del terzo settore potranno infatti adeguare i propri statuti, con le modalità semplificate di approvazione mediante convocazione di assemblea ordinaria, non più entro il 31 marzo, bensì entro il 31 maggio 2021.
Il comma 1 dell’art. 14 dello stesso Decreto prevede inoltre un incremento del fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore pari a 100 milioni di euro per il 2021 (in precedenza il fondo istituito con il decreto 137/2020 era pari a 70 milioni di euro), nonché dei contributi a fondo perduto per l’attività commerciale svolta.
A differenza di quanto contenuto nei precedenti Decreti (Rilancio e Ristori), i requisiti per accedere ai contributi, non si baseranno più sui codici Ateco, né ci sarà alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, ma potranno rientrare tra i possibili beneficiari “gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali”
In questo modo e nel rispetto dei requisiti, anche le associazioni con partita iva potranno godere del contributo.
Nel calcolo del fatturato si dovrà fare riferimento alla sola attività commerciale svolta e quindi potranno presentare richiesta i soggetti che:
Specificamente vengono individuate cinque fasce di ristoro basate su ricavi e compensi del 2019, stabilendo che il contributo a fondo perduto sarà pari al:
•60% della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
•50% per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
•40% per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
•30% per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
•20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro.
È confermato, come per le precedenti misure, un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti con un massimo di 150.000 euro.
Inoltre è bene precisare che ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
Per richiedere il contributo, i soggetti interessati e che rispettano i requisiti, dovranno presentare un’istanza presso l’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.