La scorsa volta abbiamo introdotto il Codice del Terzo Settore, regolamentato dal decreto legislativo 117/2017, e ci siamo occupati degli articoli più rilevanti per comprendere le disposizioni della riforma del Terzo Settore.
Abbiamo lasciato da parte l’ultima sezione di articoli che discutono degli aspetti tributari, delle agevolazioni fiscali e delle disposizioni in materia di controlli e che meritano di essere affrontati separatamente.
Iniziamo dunque dall’articolo 67 che concerne l’accesso al credito agevolato, mentre l’articolo 68 si occupa dei privilegi a cui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno diritto.
L’articolo 69 disciplina l’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, che deve essere promosso da opportune iniziative da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome.
L’articolo 70 regolamenta le strutture e le autorizzazioni temporanee per le manifestazioni pubbliche: gli enti del Terzo Settore possono somministrare bevande e alimenti in occasione di particolari eventi, previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n.852/2004.
L’articolo 72 disciplina il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 106 del 6 giugno 2016.
L’articolo 73 disciplina le altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno di enti del Terzo Settore.
L’articolo 74 si occupa del sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato mentre l’articolo 75 si occupa del sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale.
L’articolo 76 dispone il contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni immobili.
L’articolo 77 concerne i titoli di solidarietà, che possono essere emessi dagli istituti di credito al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno di attività svolte dagli enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al Registro.
L’articolo 79 fornisce disposizioni in materia di imposte sui redditi mentre l’articolo 80 si occupa del regime forfetario di cui possono usufruire gli enti non commerciali del Terzo Settore.
L’articolo 81 istituisce un social bonus, un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro se effettuate da persone fisiche o del 50% se effettuate da enti o società in favore degli ETS, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’articolo 82 fornisce disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.
L’articolo 83 si occupa delle detrazioni e delle deduzioni per erogazioni liberali.
L’articolo 84 regolamenta il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici mentre l’articolo 85 regolamenta il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale.
L’articolo 86 ha come oggetto il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
L’articolo 87 disciplina la tenuta e la conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo Settore.
L’articolo 89 reca disposizioni sul coordinamento normativo mentre l’articolo 90 dispone l’esercizio da parte dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore dei controlli e dei poteri sulle fondazioni del Terzo Settore.
L’articolo 91 motiva le sanzioni a carico dei rappresentanti legali e degli organi amministrativi in caso di: distribuzione di utili e avanzi di gestione, devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza del parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale, utilizzo illegittimo dell’indicazione di ETS.
L’articolo 92 regolamenta l’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo al fine di garantire la corretta disciplina degli ETS da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 93 fornisce informazioni più dettagliate in materia di controlli sugli enti del Terzo Settore.
L’articolo 94 fornisce disposizioni in materia di controlli fiscali, attuate dall’Ufficio che procede all’attività di controllo, previo invito all’ente di comparire al fine di fornire informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento. L’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore deve poi trasmettere all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli.
L’articolo 95 disciplina la funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema di controlli.
L’articolo 97 dispone il coordinamento delle politiche di governo attraverso l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia con il compito di coordinare le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo Settore.
L’articolo 103 fornisce disposizioni finanziarie mentre l’articolo seguente, con cui si conclude il Codice, detta le disposizioni transitorie e finali e disciplina l’entrata in vigore del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qui si conclude la panoramica sul Codice del Terzo Settore, di fondamentale importanza per comprendere la materia. Vi ricordiamo dunque di seguire il nostro sito per restare aggiornati sugli approfondimenti futuri.