Fra le più significative misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, contenute all’interno del titolo IV del Decreto, vi è la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria.
Tra i numerosi soggetti a cui si applica tale sospensione, disciplinata dall’articolo 61, rientrano anche le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche, nonché i soggetti che gestiscono impianti sportivi, stadi, palestre, strutture per danza e fitness, centri sportivi, nonché piscine e centri natatori.
Sono inoltre incluse nell’articolo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
Differente è il termine per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, e le associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche, per le quali invece tali versamenti andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
Concludiamo l’approfondimento speciale di oggi, lasciando la parola a Giusi Cenedese, commercialista facente parte della Rete dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport.