In risposta ad un quesito posto da una Fondazione, avente come scopo quello di dare assistenza agli anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza, l’Agenzia delle entrate chiarisce come la Fondazione in questione, nonostante la qualità di ente non commerciale, non possa fruire per gli interventi trainanti di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico delle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 che verranno eseguiti su un edificio composto esclusivamente da unità immobiliari di proprietà della Fondazione.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus , si rappresenta che nel comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l’agevolazione si applica, agli interventi effettuati dalle ONLUS (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), dalle OdV (iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266) e dalle APS (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383).
Con riferimento al caso di specie, considerato che la Fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dell’articolo 119 del decreto Rilancio, la stessa non potrà accedere al Superbonus.
Non viene pertanto accolta la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente secondo la quale la Fondazione, per la tipologia dell’attività svolta e per le modalità con cui tale attività è esercitata, potrà iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore e possa beneficiare del Superbonus.
L’ Istante, non potrà quindi avvalersi delle maggiori detrazioni previste dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.
Per completezza si evidenzia che agli enti non commerciali non è tuttavia precluso l’accesso alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E e la circolare n. 31 maggio 2007, n. 36/E a cui si rinvia.