Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 7180 del 28 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla Vidimazione registro dei Volontari. Il Ministero ritiene che sebbene il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, ciò non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso.
Il Ministero del Lavoro rileva che il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
Il Decreto del Ministero dell’industria, commercio e artigianato, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui:
Il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.
La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti. Il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso.