Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento di Radio Terzo Settore, il progetto a cura dello Studio Ambrosi & Partners che si occuperà di approfondire le notizie riguardo al Terzo Settore.
Quello che oggi viene definito Terzo Settore ha origini lontane che s’intrecciano con la storia stessa del nostro paese. Prima di avvicinarci alla realtà odierna degli enti disciplinati dal Codice del Terzo Settore, dobbiamo scoprire la lunga storia che precede la riforma di cui oggi questi enti sono protagonisti.
E’ nota, già dal Medioevo, l’esistenza di enti privati costituiti per assistere e curare le persone più deboli, le cosiddette “Confraternite della Misericordia”. Un sistema di organizzazione solidale che nel corso dei secoli si è evoluto fino a costituire una rete pubblica di servizi finalizzata alla tutela dei servizi sociali.
Con l’unificazione dello stato d’Italia, si è dovuta disciplinare la presenza degli enti di beneficienza presenti sul territorio, che secondo alcune stime dell’epoca erano 20.123, attraverso una legge “sull’amministrazione delle opere pie”, la n. 753 del 3 agosto 1862. Con tale legge fu stabilita anche l’istituzione in ogni comune del regno di una Congregazione di carità. Il provvedimento, tuttavia, ha fatto emergere l’inadeguatezza del sistema di controlli che non era in grado di sorvegliare le numerose irregolarità nella gestione delle Opere pie; la legge del 1862 si è tradotta così in un fallimento.
E’ stata la Legge Crispi del 17 luglio 1890 a cambiare significativamente il quadro giuridico, trasformando le Opere pie in “Istituzioni pubbliche di beneficenza”. Tutte le Opere pie già esistenti vennero ricondotte in ambito pubblico e per ridurne le irregolarità nella gestione, venne istituito un sistema di controllo pubblico.
L’effetto prodotto dalla legge fu un rafforzamento della sfera pubblica nel settore dell’assistenza e della beneficenza, non venne comunque meno la forza della società civile organizzata. Nonostante la legge non sia stata di facile applicazione per la scarsa imponenza dell’amministrazione pubblica e per l’opposizione delle realtà associative, essa è rimasta formalmente in vigore sino ai giorni nostri, poi dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 396 del 1988 ed infine abrogata con la legge n. 328 sugli interventi e i servizi sociali del 2000.
Altri interventi in materia sono stati fatti prima dell’avvento del Fascismo, in tal proposito ricordiamo la legge n. 390 del 18 giugno 1904 con cui fu istituito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.
Con la nascita dello Stato Fascista è mutato profondamente il contesto entro cui gli enti dovevano operare. Una delle principali volontà dello stato è stata quella di consolidare il suo potere in ambito politico, economico e morale, sostenendo la supremazia del pubblico sopra qualsiasi forma di autonomia privata. Inevitabile ne risulta l’accentramento degli enti sotto l’organizzazione statale, la repressione della libertà di associazione realizzata con una legislazione molto severa e limitativa. Inoltre, la gestione della previdenza sociale fu concentrata nell’Inps, le Società di mutuo soccorso vennero unificate nell’Ente nazionale della cooperazione mentre le Società operaie furono ricomprese nell’Opera nazionale del dopolavoro.
La situazione è cambiata nuovamente ad inizio anni ’70, con l’assunzione da parte delle regioni della competenza legislativa in materia di assistenza sociale.
Con il passare degli anni, è emersa la necessità di un’amministrazione efficiente delle formazioni sociali di natura privata, a dimostrazione che l’iniziativa autonoma delle organizzazioni non commerciali è incrementata.
Nell’ultimo decennio del ‘900 si è aperta una nuova stagione di interventi legislativi volti alla realizzazione di una legislazione del Terzo Settore, prima fra tutte la legge n. 266 dell’11 agosto 1991, in cui si afferma la necessità del legislatore di astenersi da qualsiasi intervento relativo alle modalità organizzative degli enti privati.
Con la legge n.381 dell’8 novembre 1991 entrano in vigore le cooperative sociali con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità e favorire l’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Con il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 venivano individuati i requisiti necessari per la definizione delle Onlus.
Mentre con la legge n.383 del 7 dicembre 2000 venivano regolamentate le organizzazioni finalizzate a svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi.
Attraverso la legge delega n. 118 del 13 giugno 2005 e il conseguente decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, gli enti che svolgono attività di utilità sociale sono stati definiti Imprese sociali.
La serie di provvedimenti normativi che hanno segnato la storia degli enti del settore, chiamato “terzo” in quanto non riconducibile né al settore pubblico né a quello privato, sono culminati con l’approvazione della legge delega n.106 del 2016 per l’emanazione del Codice del Terzo Settore.
Queste le principali tappe del percorso storico che ha portato alla recente riforma del Terzo Settore, della quale ci occuperemo nei prossimi appuntamenti, approfondendo l’iter legislativo, il codice ed i soggetti a cui si rivolge.