Negli scorsi appuntamenti ci siamo occupati del Codice del Terzo Settore, analizzando i punti più importanti del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Abbiamo avuto modo di notare che tra gli articoli del Codice molti sono dedicati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, importante novità introdotta dalla Riforma per gli ETS e che merita dunque di essere approfondita.
Iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore significa diventare a tutti gli effetti un ETS e poter applicare tutte le norme previste dal Codice del Terzo Settore.
Come descritto dall’Art. 45 del decreto legislativo 117/2017, il Registro unico è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito su base territoriale con modalità informatiche da ciascuna regione e provincia autonoma. Presso le regioni, la struttura abilitata a gestire operativamente il Registro è indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore” mentre nelle provincie autonome la stessa struttura viene denominata come “Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore”. Inoltre, il registro è pubblico e accessibile a tutti gli interessati in via telematica.
L’iscrizione al Registro, regolamentata dall’Art. 47 del decreto legislativo 117/2017, è possibile in sede di costituzione dell’ente su richiesta del legale rappresentante dell’ente o del notaio nel caso in cui la costituzione avvenga per atto pubblico, oppure dalla rete associativa a cui l’ente eventualmente aderisce. La richiesta va presentata all’Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l’ente ha sede legale, deve essere effettuata indicando la sede del Registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione e mediante il deposito dell’atto costitutivo, dello statuto e di eventuali allegati.
L’Ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell’ETS e può, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, iscrivere l’ente, rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato o invitare l’ente a modificare la domanda.
Come disciplinato dall’Art. 11 del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti del Terzo Settore che si iscrivono nel Registro Unico Nazionale devono indicare gli estremi della loro iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Art. 46 distingue il Registro in sette sezioni, ognuna delle quali indica una delle categorie di ETS:
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, previa consultazione della Conferenza Unificata, e con decreto di natura non regolamentare, modificare le sezioni esistenti ed istituire sottosezioni o nuove sezioni.
Secondo quanto disciplinato dall’Art. 48, in sede di prima iscrizione, le informazioni che devono essere depositate nel Registro unico sono le seguenti: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale con indicazione di eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, l’oggetto dell’attività di interesse, il codice fiscale o la partita IVA, l’eventuale possesso della personalità giuridica e del patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che hanno rappresentanza legale dell’ente, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno dell’ente con indicazione di poteri e limitazioni.
Successivamente alla prima iscrizione, le informazioni che devono essere depositate nel Registro unico sono le seguenti: eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, eventuale acquisizione della personalità giuridica; i rendiconti e bilanci ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio di ogni anno devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
All’atto di registrazione degli Enti del Terzo Settore l’ufficio del Registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.
In caso di mancato deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del Registro sollecita l’ente ad adempiere l’obbligo suddetto in un termine non superiore a centottanta giorni al termine dei quali l’ente viene cancellato dal Registro.
In base a quanto definito dall’Art. 50, la cancellazione dal Registro può avvenire a seguito di istanza motivata da parte dell’ETS o di accertamento d’ufficio.
Contro il provvedimento di cancellazione dal Registro è ammesso ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per il territorio.
L’ente cancellato per mancanza dei requisiti per continuare ad operare ai sensi del Codice Civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio, in base all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione di un ETS in una sezione del Registro ma rimangono quelli per l’iscrizione in un’altra sezione del Registro stesso, l’ente può richiedere la migrazione da una sezione all’altra che può essere approvata nelle modalità e nei termini previsti per l’iscrizione al Registro unico nazionale.
L’Art. 51 disciplina la revisione, con cadenza triennale, del Registro unico nazionale del Terzo Settore, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro stesso.
Il funzionamento effettivo del Registro è chiarito dall’Art. 53, secondo il quale entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 117/2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione nonché le modalità di deposito degli atti e le regole per la tenuta e la gestione del Registro unico nazionale.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome disciplinano i procedimenti per l’emanazione di provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS.
L’Art. 54 definisce le modalità di trasmigrazione degli enti già iscritti in registri speciali delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale al Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Prima di concludere, ricordiamo che l’effettivo funzionamento del Registro è previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la primavera del 2020, cominciando dall’iscrizione delle ODV e delle APS a cui successivamente seguiranno gli altri enti.
Finisce qui il nostro approfondimento sul Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituzione d’importanza fondamentale per la disciplina degli Enti del Terzo Settore, dei quali ci occuperemo nei prossimi appuntamenti.