Tra le misure a sostegno del lavoro di cui al Titolo II del Decreto, rientrano le nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22.
Tale articolo prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possano riconoscere, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento in esame non può essere richiesto in riferimento ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e ai datori di lavoro domestico.
Le risorse riservate al provvedimento in oggetto sono ripartite tra le regioni e province autonome, le quali provvederanno a concedere i trattamenti con proprio Decreto, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
Le domande possono essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le stesse regioni e province autonome inviano la lista dei beneficiari all’INPS e quest’ultimo provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Concludiamo il nostro appuntamento, lasciandovi all’intervento di Biancamaria Stivanello, avvocato facente parte della Rete dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport.