Uno dei provvedimenti di maggiore interesse, contenuti all’interno del Decreto, consiste nell’indennità ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità che già abbiamo in parte trattato con riferimento ai collaboratori sportivi di cui all’articolo 96.
La norma generale, invece, è tracciata dall’articolo 27, nel quale viene riconosciuta, un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi, a condizione che risultino iscritti alla Gestione separata e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità in oggetto non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Ricordiamo che la domanda potrà essere presentata in modalità telematica.
Ulteriori specifiche in materia sono presenti nell’articolo 29, secondo il quale l’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della norma in oggetto.
La stessa indennità è riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, secondo quanto disposto dall’articolo 30.
Medesimo discorso per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, così come regolamentato dall’articolo 38.