Proseguiamo l’analisi delle norme contenute all’interno del Titolo IV, recante misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Nello specifico, ci dedichiamo alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi di cui all’articolo 62.
Come previsto dalla norma, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Nessuna applicazione di sanzioni per gli adempimenti sospesi, che andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.
Per quanto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto Cura Italia, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Trattasi, in particolare, dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I predetti versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Una misura di agevolazione spetta anche ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, in riferimento al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, per i quali i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Ricordiamo, infine, che per i contribuenti che desiderino avvalersi di quanto esposto dall’articolo, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e che provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante a un massimo di 5
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.